Corte di Cassazione (14932/2023) – Per il configurarsi di un'ipotesi di “bancarotta riparata” è sufficiente che, prima della dichiarazione di fallimento, venga restituita una somma pari al valore dei beni oggetto di distrazione.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, 07 aprile 2023, n. 14932 – Pres. Angelo Caputo, Rel. Egle Pilla.
Bancarotta “riparata” - Configurabilità - Restituzione dei singoli beni sottratti - Necessità - Esclusione – Restituzione di una somma pari al valore dei beni distratti – Presupposto sufficiente.
Ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata", non è necessaria la restituzione dei singoli beni sottratti, ma occorre che i versamenti nelle casse sociali, compiuti prima del fallimento onde reintegrare il patrimonio precedentemente pregiudicato, corrispondano esattamente agli atti distrattivi in precedenza perpetrati. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione di condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la quale, senza valutare la fondatezza delle "pretese" dell'imputato, oggetto di accordo transattivo - segnatamente, l'entità delle spettanze vantate a titolo di indennità di buona uscita e di altre voci stipendiali, la "posizione" di esse rispetto ai crediti ammessi alla procedura fallimentare e, dunque, le somme risparmiate dalla società e dalla procedura fallimentare - si era ritenuta insufficiente la restituzione di una somma superiore al valore dei beni oggetto di distrazione, ma inferiore all'entità delle perdite). (Massima Ufficiale)
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