Corte d'Appello di Salerno – Presupposti perché il debitore possa, in consecuzione con una domanda di accesso alla composizione negoziata non giunta buon fine, richiedere l'omologa di un concordato semplificato.
Corte d'Appello di Salerno, Sez. I civ., 27 aprile 2023 – Pres. Ornella Crespi, Cons. Rel. Maria Elena Del Forno, Cons. Aldo Gubitosi.
Concordato semplificato – Proponente – Domanda di omologazione – Presupposti necessari perché possa essere accolta – Fondamento.
Il concordato semplificato rappresenta uno strumento liquidatorio cui è possibile accedere unicamente all'esito della composizione negoziata a condizione che l'esperto dichiari che, nonostante le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, non è stato possibile individuare una soluzione negoziata con le parti interessate (contratto idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni, convenzione di moratoria o accordo con gli effetti del piano attestato o di ristrutturazione dei debiti). A seguito della presentazione di una domanda di accesso a a concordato semplificato il Tribunale è chiamato a valutare la ritualità formale della stessa, ossia a verificare la presenza della relazione finale e del parere dell’esperto, la presentazione del ricorso nel termine di legge, e la competenza del tribunale adito. In particolare, l'assenza di tale relazione e la mancata indicazione nella stessa dei necessari presupposti soggettivi e oggettivi di cui sopra costituisce condizione imprescindibile per poter richiedere l'omologa del concordato proposto ed è pertanto ostativa al compimento ex art. 25 sexies, commi 3 e 4, C.C.I. dell'ulteriore attività volta alla definizione di quel procedimento, ciò in quanto, in particolare, la partecipazione dei creditori alle trattative condotte secondo correttezza e buona fede sostituisce il diritto di voto sulla proposta concordataria ed è necessario, pertanto, che vi sia stata una completa interlocuzione con i creditori interessati al piano di risanamento e gli stessi abbiano, in sede di composizione negoziata, ricevuto complete e aggiornate informazioni in merito alla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore ricorrente, sulle misure per il risanamento proposte e abbiano potuto esprimersi su esse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29279.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/app-salerno-6-aprile-2023-pres-crespi-est-del-forno