Corte di Cassazione (10968/2023) – Bancarotta fraudolenta documentale: lo scopo di recare danno ai creditori esclude la ricorrenza dell'ipotesi meno grave della bancarotta semplice. Inapplicabilità dell'attenuante della speciale tenuità del danno.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 14 marzo 2023, n. 10968 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Renata Sessa.
Bancarotta fraudolenta documentale - Mancata tenuta delle scritture contabili – Differenza rispetto all'ipotesi meno grave della bancarotta semplice - Finalità di occultamento delle scritture per recare danno ai creditori – Presupposto soggettivo necessario – Fatti dai quali desumerlo.
Bancarotta fraudolenta documentale - Mancanza delle scritture contabili - Impossibile ricostruzione dei fatti gestionali – Causazione di un danno di speciale tenuità - Circostanza non riscontrabile – Inapplicabilità dell'attenuante ex art. 219, terzo comma, L.F.
In tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali. (Massima Ufficiale) [nello specifico, il fine di recare pregiudizio ai creditori è stato logicamente desunto dal consapevole protrarsi del comportamento omissivo per numerosi anni e dall'estensione del comportamento omissivo certamente volontario, consapevole e finalisticamente orientato, del tutto incompatibile con la fattispecie meno grave della bancarotta semplice]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La speciale tenuità del fatto di cui all'art. 219, comma terzo, L.F., che comporta una riduzione delle pene fino ad un terzo, deve essere valutata in relazione al danno causato alla massa creditoria, onde nel caso della consumazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale, come consistente nell'occultamento delle scritture contabili, detta attenuante non può trovare applicazione in quanto la mancanza delle scritture, rendendo impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato, salvo che le contenute dimensioni dell'impresa non rendano plausibile la determinazione di un danno particolarmente ridotto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29233.pdf