Corte d'Appello di Torino - Fallimento - Effetti per i creditori - Compensazione - Cessione di credito

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Data di riferimento: 
20/01/2010

Corte d'Appello di Torino, Sez.I, 20 gennaio 2010
Pres. Converso, rel. Patti

A termini dell'art. 56, secondo comma R.D. n. 267/1942, la compensazione é ammissibile da parte del cessionario di crediti scaduti prima della dichiarazione di fallimento, anche se acquistati dopo tale dichiarazione o nell'anno anteriore ad essa.

(Provvedimento, titolo e massima tratti dal mensile di giurisprudenza e dottrina "Il fallimento e le altre procedure concorsuali". Editore IPSOA - Milano. n. 6/2010 con nota di Maria Costanza) Riproduzione riservata.

 

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]