Tribunale di Roma – Presupposto di applicabilità del cram down alle procedure di concordato preventivo aperte prima dell’entrata in vigore delle disposizioni che hanno modificato gli artt. 180, quarto comma, e 182 bis L.F.

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Data di riferimento: 
17/11/2022

Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XIV civ. Fallimentare, 17 novembre 2022 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Marco Genna, Giud. Angela Coluccio.

Concordato preventivo – Modifiche introdotte dall'art. 3, comma 1 bis, lett. a) del D.L. 125/2020 – Nuovo art. 180, quarto comma, L.F. - Cram down fiscale – Applicabilità anche alle procedure già aperte – Non intervenuta relativa chiusura - Presupposto necessario.

Le disposizioni che hanno modificato l'art. 180, quarto comma, L.F. (come anche l'art. 182 bis) introducendo il cram down fiscale e previdenziale hanno indiscutibilmente natura procedimentale in quanto funzionali al calcolo delle maggioranze ed in quanto tali si devono considerare applicabili anche alle procedure di concordato preventivo (e agli accordi di ristrutturazione), instaurate prima della loro entrata in vigore purché non ancora concluse. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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