Tribunale di Trani - Alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore può accedere anche il ricorrente che, cessata l’attività, abbia un indebitamento in minima parte imputabile all’attività imprenditoriale svolta in passato.

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Data di riferimento: 
02/05/2023

Tribunale Trani, 02 Maggio 2023. Est. Stano.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per debiti non ancora soddisfatti di natura promiscua – Ammissibilità – Condizioni - Cessazione dell’attività d’impresa – Indebitamento oggetto di composizione in minima parte imputabile all’attività imprenditoriale svolta in passato.

È qualificabile come consumatore il soggetto sovraindebitato che svolga domanda di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII per definire una situazione debitoria c.d. promiscua, in presenza di residui debiti  in minima parte imputabile all’attività imprenditoriale svolta in passato ed attualmente cessata e quindi non prevalenti rispetto a quelli aventi natura consumeristica. https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29201.pdf

[fr anche in questa rivista: Tribunale Trani, 13 Febbraio 2023 - https://www.unijuris.it/node/6949 , con richiami ad ulteriore recente giurisprudenza]

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza