Corte di Cassazione (9793/2023) – In caso di chiusura del concordato fallimentare con assuntore, la legittimazione alla presentazione della nota di variazione IVA spetta al curatore e non all’assuntore.
Cass., Sez. 5, 12 aprile 2023, n. 9793, Pres. Manzon, Est. Succio
Concordato fallimentare con assuntore – Presentazione della nota di variazione IVA – Legittimazione del curatore fallimentare – Sussistenza.
In tema di IVA, in ipotesi di chiusura della procedura di concordato fallimentare con assuntore, la legittimazione alla presentazione della nota di variazione delle dichiarazioni relative all’imponibile o dell’imposta, di cui all’art. 26 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, spetta al curatore e non all’assuntore, in quanto il curatore è il soggetto competente a effettuare tutti gli adempimenti inerenti al periodo compreso fra l’apertura e la chiusura del fallimento, a nulla rilevando l’intervenuta definitività del decreto di omologazione del concordato. Massima Ufficiale
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