Corte di Cassazione (16269/2023) – Considerazioni in tema di reati fallimentari commessi dall'amministratore di fatto di una società e, in particolare, di presupposti richiesti per la configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
17/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 17 aprile 2023, n. 16269 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Rosaria Giordano.

Reati fallimentari – Ascrivibilità ad un amministratore di fatto – Presupposti per il riconoscimento di tale qualifica in capo ad un socio – Valutazione riservata ai giudici del merito – Insindacabilità in Cassazione.

Delitto di bancarotta documentale – Imputabilità di tale reato anche all'amministratore di fatto – Fondamento – Possibile concorso con l'amministratore di diritto in caso di colpevole e consapevole inerzia.

Reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale –  Condotta consistente nel compimento di atti di distrazione – Successivo fallimento – Esistenza di un nesso causale tra comportamento ed evento – Presupposto non necessario – Sufficienza del solo successivo verificarsi del depauperamento dell'impresa.

Affinché possa essere accertata, in particolare in sede penale, l'amministrazione di fatto di una società da parte di un socio, privo di cariche al suo interno, occorre, ai sensi dell'art. 2639 c.c., che ci si trovi in presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico, in modo continuativo e significativo, dello stesso con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività sociale, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti, ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare e ciò seppure in concomitanza dello svolgimento delle stesse funzioni da parte di altri soggetti di diritto o di fatto; in dette ipotesi il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione riservata ai giudici del merito insindacabile in Cassazione, ove sostenuta da congrua e logica motivazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’amministratore di fatto della società fallita è da ritenere gravato dall'intera gamma dei doveri cui è soggetto l’amministratore di diritto, ragion per cui, ove ricorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili [ivi compresi quelli rientranti, come nello specifico, nell'alveo della bancarotta fraudolenta documentale]; comportamenti che possono, in applicazione della regola di cui all'art. 40, comma 2, c.p., anche consistere nella  colpevole e consapevole inerzia a fronte di  condotte punibili penalmente poste in essere dall'amministratore di diritto. (Pierluigi Ferini – Riproduzione riservata)

Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività. In sostanza, i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumono rilievo in qualsiasi momento siano stati commessi e, quindi, anche se la condotta si è realizzata quando ancora l'impresa non versava in condizioni di insolvenza. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%2016269.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: