Corte di Cassazione (7222/2023) – Bancarotta fraudolenta patrimoniale commessa dai sindaci della società fallita: soggetti rientranti ex art. 223 L.F. tra i possibili autori, criteri di desumibilità del dolo e momento consumativo di quel reato.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 20 febbraio 2023, n. 7222 – Pres. Maria Vessichelli, Rel. Enrico Vittorio Stanislao Scarlini.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Imputabilità anche ai sindaci della società poi fallita -
Necessità che nel reato concorrano gli amministratori o alcuno degli altri soggetti indicati nell'art. 223 L.F. - Esclusione.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione – Omesso versamento per anni delle somme dovute all'erario - Concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio sociale – Evento sicuramente prevedibile da parte degli imputati – Requisito del dolo generico – Conseguente desumibilità.
Bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare – Evento consumativo – Dichiarazione di fallimento – Appropriazione indebita – Ipotesi di reato configurabile antecedentemente a prescindere.
I componenti del collegio sindacale di una società fallita, che abbiano posto in essere una delle condotte incriminate dall'art. 216 legge fall., rispondono in proprio del delitto di bancarotta, anche quando non vi sia stato il concorso dell'amministratore ovvero di alcuno degli altri soggetti indicati dall'art. 223 legge fall. (Fattispecie relativa alla distrazione perpetrata dal presidente del collegio sindacale, al quale in più occasioni l'amministratore della fallita aveva consegnato somme di denaro destinate al pagamento dei tributi). (Massima Ufficiale)
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza" necessari a dar corpo, da un lato, alla prognosi postuma di concreta messa in pericolo dell'integrità del patrimonio dell'impresa, funzionale ad assicurare la garanzia dei creditori, e, dall'altro, all'accertamento in capo all'agente della consapevolezza e volontà della condotta in concreto pericolosa [nello specifico, ad avviso della Corte, non poteva che apparire evidente agli imputati come omettere di versare le somme dovute all'erario per un intero decennio costituisse un pericolo concreto di squilibrio finanziario della società, come poi verificatosi]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il momento di consumazione del delitto di bancarotta patrimoniale prefallimentare coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento posto che, in data anteriore, il reato ascrivibile è solo, eventualmente, quello, diverso, di appropriazione indebita. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)