Corte di Cassazione (3429/2023) – Cessione di azienda comportante impossibilità di prosecuzione dell'attività: reati fallimentari che possono, a seconda dei casi, imputarsi all'amministratore di società poi fallita.
Corte di Cassazione, Sez. V pen., 26 gennaio 2023 n. 3429 – Pres. Gerardo Sabeone, Rel. Enrico Vittorio Stanislao Scarlini.
Amministratore – Cessione dell'azienda di società poi fallita – Fallimento causato dall'impossibilità della prosecuzione dell'attività – Bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta impropria ex art. 223, II comma, n. 2, L. F. - Ipotesi di reato da ritenersi a seconda dei casi consumato.
Bancarotta impropria ex art. 223, II comma, n. 2, L.F. - Amministratore della fallita – Imputazione - Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Possibile concorso materiale tra i due reati.
In tema di reati fallimentari, la cessione di azienda, che comporti la sola impossibilità per la fallita di proseguire la propria attività, integra una delle ipotesi previste dall'art. 223, comma 2, n. 2 legge fall. e non il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, occorrendo, a tale fine, che la cessione avvenga a prezzo incongruo o a condizioni idonee a ledere il patrimonio della fallita. (Massima Ufficiale)
Con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta impropria ex art. 223, comma secondo, n. 2, L.F., mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale tra gli stessi qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali, concretandosi in abuso o infedeltà da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di una società nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della stessa, siano stati causa del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)