Corte di Cassazione (9594/2023) – Omologazione di un concordato fallimentare: le cause pendenti in cui il Fallimento sia parte non possono considerarsi improcedibili a meno che non ne sia previsto l'abbandono.

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Data di riferimento: 
07/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 07 aprile 2023, n. 9594 – Pres. Enrico Manzon, Rel. Filippo D'Aquino.

Concordato Fallimentare - Cause pendenti – Mancata previsione del loro abbandono – Prosecuzione – Conseguenze – Creditori contestati - Deposito delle somme loro spettanti.

Laddove una proposta di  concordato fallimentare non preveda l'abbandono delle cause pendenti in cui il Fallimento sia parte in causa, le stesse non possono considerarsi improcedibili per cessazione della materia del contendere, onde le somme spettanti ai creditori contestati devono, ai sensi dell'art. 136, secondo comma, L.F., ad omologazione avvenuta, essere depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29034.pdf

[nello specifico, la Corte ha precisato che detta disposizione è stata esattamente riprodotta nel secondo comma dell'art. 249 C.C.I. con riferimento al concordato nella liquidazione giudiziale].

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: