Tribunale di Pistoia – Accesso alla procedura di concordato minore del professionista che abbia maturato debiti c.d. promiscui e cioè sia debiti che discendono dall’attività professionale sia debiti assunti quale consumatore.
Tribunale Pistoia, 21 Marzo 2023. Est. Garofalo.
Concordato Minore – Professionista con debiti (c.d. promiscui) che discendono dall’attività professionale e debiti assunti quale consumatore – Ammissibilità
Concordato Minore – Proposta prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento – Garanzia reale gravante sull’abitazione – Ammissibilità – Condizioni
Può accedere al concordato minore il professionista che ha maturato sia debiti che discendono dall’attività professionale che debiti assunti quale consumatore, considerato che l’art. 74 c.1 CCII, ammettendo a tale procedura ‘tutti i debitori in stato di sovraindebitamento di cui all’art. 2 c.1 lett. c)”, esclude solo il consumatore cioè il sovraindebitato che non ha debiti d’impresa o professionali.
È ammissibile la proposta di concordato minore presentata dal professionista con debiti c.d. promiscui, prevedente la prosecuzione del mutuo ipotecario in regolare ammortamento avente ad oggetto la propria abitazione, a condizione che detta scelta non leda i diritti dei creditori.
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28970.pdf
[Cfr anche in questa rivista: Tribunale Ordinario di Mantova, Ufficio Procedure Concorsuali, 27 febbraio 2023 (data della pronuncia) – https://www.unijuris.it/node/6824 ]