Procura Generale della Corte di Cassazione: il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza a conoscere della domanda di concordato semplificato.
Procura Generale della Cassazione, 11 Gennaio 2023. Sost. Proc. Gen. Nardecchia.
Concordato semplificato - Trasferimento della sede nell'anno antecedente al deposito del ricorso - Irrilevanza - Applicazione dell'art. 161 comma 1 L.F.
Premesso che la L. Fall., art. 161, prevede l’irrilevanza del trasferimento della sede sociale, anche se effettivo, intervenuto nell’anno anteriore al deposito della domanda di concordato preventivo, nell’ipotesi in cui la ricorrente abbia depositato una domanda di concordato semplificato ai sensi dell’art. 18 D.L. n. 118 del 2021, convertito con modifiche nella Legge n. 147 del 2021, presso il Tribunale del luogo in cui l’impresa aveva la propria sede principale” a seguito dello spostamento della sede legale; anche ove si ritenesse di escludere l’applicazione diretta al concordato semplificato di tutte le norme, anche non richiamate, del concordato preventivo, resta comunque consentita l’applicazione estensiva o quantomeno analogica della regola posta dalla seconda parte dell’art. 161, comma 1, sopra citata. Questa interpretazione trova conferma dalle norme del Codice della Crisi e dell’insolvenza, dato che in forza dell’art. 28 CCII il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.