Tribunale di Genova - Composizione negoziata avviata da società sportiva: presupposti e conferma delle misure protettive.

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Data di riferimento: 
06/02/2023

Tribunale Genova, 06 Febbraio 2023. Est. Balba.

Composizione negoziata - Società sportiva - Misure protettive – Presupposti – Conferma.

Il Tribunale, preso atto che vi sono le condizioni ed i termini per proseguire nell’attività di negoziazione assistita sussistendo la disponibilità del ceto bancario a finanziare la continuità e dei creditori commerciali a dilazionare i pagamenti, nonché l’interesse di diversi soggetti qualificati all’acquisizione della società, ha confermato le misure protettive generali richieste ed ha disposto che:

- i creditori della società non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelati sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

- i creditori nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di negoziazione assistita.

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-6-febbraio-2023-est-balba

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28844.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza