Tribunale di Lucca – Decreto di apertura di concordato in continuità: fissazione dei termini per l'espressione del voto dei creditori e della modalità con cui deve aver luogo perché risulti il più possibile tempestiva e partecipata.

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Data di riferimento: 
10/02/2023

Tribunale di Lucca, Sez. Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, 10 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Pres. Giulio Lino Maria Giuntoli, Rel. Carmine Capozzi , Giud. Giacomo Lucente.  

Proposta di concordato in continuità aziendale –  Decreto di apertura della procedura – Espressione del voto da parte dei creditori – Necessità che risulti il più possibile tempestiva e partecipata – Modalità a tal fine da adottarsi – Utilizzo della posta elettronica certificata.

Il Tribunale, con riferimento ad una domanda di concordato in continuità aziendale, verificata ai sensi dell'art.47, primo comma, lettera b), CCII la congruità della proposta ed esclusa l'inammissibilità del piano in ragione della sua inidoneità alla soddisfazione dei creditori ed alla conservazione di valori aziendali, nel dichiarare aperta quella procedura fissa, come da previsione del secondo comma, lettera c) di detto articolo la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori tenendo conto del numero degli stessi, dell'entità del passivo e della necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, disponendo che il voto sia espresso per mezzo di posta elettronica certificata se ritiene che sia quella la modalità più idonea a salvaguardare il contraddittorio e la concreta partecipazione di tutti i soggetti interessati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lucca-10-febbraio-2023-pres-giuntoli-est-capozzi

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28745.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza