Tribunale di Taranto – Ristrutturazione dei debiti del consumatore e riconoscimento della qualità di consumatore al garante estraneo all’impresa.
Tribunale di Taranto, 23 Gennaio 2023. Est. De Francesca.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore – Presupposto soggettivo – Garante – Qualità di consumatore – Presupposto necessario: estraneità all’attività aziendale
Ai fini dell’accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII, va considerata consumatore, la persona fisica che in qualità di avallante ha sottoscritto alcuni finanziamenti chirografari funzionali ad assicurare l’avvio e lo svolgimento di un’attività commerciale contratti da un altro soggetto (nel caso specifico il padre aveva garantito quale avallante alcuni finanziamenti alla figlia). Per la qualifica di consumatore, infatti, assume rilevanza, alla stregua della giurisprudenza comunitaria e di legittimità (CGUE C-74/15 Tarcau; Cass. n. 1666/20 e Cass. n. 742/20) il rapporto di garanzia e non già il distinto contratto principale cui il primo accede, assumendo rilievo, ai fini dell’accertamento della veste di consumatore, la circostanza che il rapporto di garanzia sia sorto per finalità estranee all’attività professionale o di impresa altrui, nel senso che la prestazione della garanzia non abbia costituito atto espressivo di tale attività. Va quindi ravvisata la veste consumeristica ove difetti la prova in ordine alla partecipazione all’attività d’impresa del garantito.