Tribunale di Mantova - Concordato Minore e conseguenze dell’omessa indicazione dell’esistenza di un debito di non rilevante importo nei confronti dell’erario.

Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2022. Est. Bernardi.
Concordato Minore – Omessa indicazione dell’esistenza di un debito nei confronti dell’erario – Comportamento fraudolento – Esclusione – Fattispecie
Nell’ipotesi in cui il Commissario Giudiziale, nella sua relazione abbia evidenziato di avere inviato le comunicazioni previste per legge agli enti fiscali e che, soltanto in data successiva e cioè dopo il deposito del ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato l’esistenza di ulteriori debiti; la tempestiva richiesta di informazioni inoltrata dall’O.C.C. alla agenzia fiscale esclude che l’omissione possa qualificarsi come fraudolenta; poiché, inoltre, secondo quanto riportato dal Commissario Giudiziale, il debito in questione (di natura privilegiata e di non rilevante importo incidendo nella misura del 3,4% sull’ammontare dell’esposizione debitoria complessiva) è suscettibile di rateazione e verrà integralmente soddisfatto sicché non risulta intaccata la possibilità di soddisfacimento dei creditori secondo il piano proposto, va omologato il concordato minore presentato ai sensi dell’art. 74 co. 1 CCI. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata).