Tribunale di Treviso - Liquidazione controllata: la procedura esecutiva non può proseguire neppure per le posizioni dei creditori fondiari e deve, invece, essere integralmente sospesa.

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Data di riferimento: 
19/01/2023

Tribunale Treviso, 19 Gennaio 2023. Est. Bianco.

Liquidazione controllata – Esecuzione del creditore fondiario - Divieto di azioni esecutive – Applicabilità ex art. 270 comma 5 TUB – Conseguenze - Sospensione dell’esecuzione.

Poiché l’art. 41, comma 2, TUB, pone una deroga al divieto di azioni esecutive individuali solo per l’ipotesi “del fallimento del debitore”, detta norma non può essere estesa in via analogica a procedure concorsuali diverse dal fallimento qual è la liquidazione controllata con la conseguenza che a’ sensi dell’art. 150 CCII (relativo alla liquidazione giudiziale), richiamato dall’art. 270 comma 5 CCII (relativo alla liquidazione controllata), la procedura esecutiva non può proseguire neppure per le posizioni dei creditori fondiari e deve, invece, essere integralmente sospesa (nel caso specifico in attesa delle determinazioni del liquidatore dei beni del debitore).  (Francesco Gabassi . Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28654.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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