Corte di Cassazione (37109/2022) – Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione: considerazioni in tema di esercizio fraudolento di facoltà legittime, pluralità di condotte tipiche e motivazione della sanzione applicata.

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Data di riferimento: 
26/06/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 26 giugno 2022, n. 37109 – Pres. Carlo Zaza – Rel. Maria Teresa Belmonte.

Bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione – Concessione di un bene sociale in comodato gratuito – Caratteri ed effetti specifici di quel negozio - Presenza di indici di fraudolenza – Impedimento all'apprensione da parte degli organi fallimentari – Punibilità – Ipotesi non costituente esercizio di facoltà legittime.

Consumazione di pluralità di condotte tipiche di bancarotta - Circostanza da considerarsi quale aggravante – Esclusione – Profilo strutturale – Particolare ipotesi di concorso di reati fallimentari – Sanzionabilità ai sensi della peculiare disciplina prevista dall'art. 219 L.F.

Reati fallimentari – Misura della sanzione – Giudici del merito – Commisurazione - Necessità o meno di una specifica ampiamotivazione- Criteri cui devono attenersi a seconda dei casi.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, anche l'esercizio di facoltà legittime che determini la stabile fuoriuscita di un bene dal patrimonio del fallito, impedendone l'apprensione da parte degli organi del fallimento, può costituire strumento di frode in danno dei creditori, ove siano rinvenibili "indici di fraudolenza" della distrazione. (Nella fattispecie, tali indici sono stati rinvenuti nel fatto che l'imputato aveva ceduto in comodato gratuito, a prescindere da qualsiasi causa riconducibile all'oggetto sociale, un'autovettura della società a un terzo estraneo, che l'aveva successivamente ceduta ad altri). (Massima Ufficiale)

Nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta (artt. 216, 217, 218 L.F.) nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai soli fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, L.F., disposizione che, pertanto, non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina della continuazione derogatoria di quella ordinaria di cui all'art. 81 c.p. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove i giudici di merito hanno determinato in concreto la sanzione prevista per un dato reato fallimentare assestandola in misura nettamente inferiore alla media edittale, e molto più vicino al minimo edittale, la irrogazione della pena non deve essere motivata in modo specifico e particolarmente ampio, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena), ciò in quanto la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato; una motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 c.p., risulta viceversa necessaria nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-5-pen-26-giugno-2022-n-37109-pres-zaza-est-belmonte

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Cassazione penale, Sez. Un., 26 maggio 2011 n. 21039 https://www.unijuris.it/node/2155].

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