Tribunale di Bologna – Può essere riconosciuto come consumatore e può dunque accedere alla procedura prevista in ragione del possesso di tale qualifica, il debitore che ristrutturi fuori dal piano le sue obbligazioni non consumeristiche.
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Tribunale di Bologna, Sez. IV civ. e Proc. Concorsuali, 25 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Antonella Remondini.
Sovraindebitamento – Consumatore – Debiti non consumeristici – Ristrutturazione fuori dal piano mediante intervento di terzi – Accesso alla procedura ex artt. 67 e ss. CCII – Ammissibilità.
Rientra nella definizione di ‘consumatore’ ex art. 2 primo comma lett. e) CCII, e può dunque accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 CCII, il debitore [e/o, come nello specifico, ex art. 66 CCII i debitori membri della stessa famiglia che si professino tutti tali] che ristrutturi fuori dal piano, tramite risorse messe a disposizione da terzi, le sue obbligazioni di origine non consumeristica. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)