Tribunale di Catania – Creditore fondiario: mancata proposizione del reclamo avverso l'acquisizione ex art. 64 L.F. alla massa di un bene oggetto di un trasferimento a titolo gratuito effettuato nei due anni anteriori.

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Data di riferimento: 
28/03/2022

Tribunale di Catania, 28 marzo 2022 (data della pronuncia) – Giudice Francesco Lentano.

Dichiarazione di fallimento – Beni oggetto, nei due anni anteriori, di atti di trasferimento a titolo gratuito – Trascrizione della sentenza – Acquisizione automatica alla massa – C.d. revocatoria semplificata - Creditore fondiario - Difesa del proprio status di creditore ipotecario – Reclamo avverso la trascrizione ex art. 36 L.F. - Necessaria proposizione.

Stante che il secondo comma dell'art.64 L.F., come introdotto dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 di conversione del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 con l’obiettivo di accelerare le attività di liquidazione e di evitare l’instaurazione di azioni revocatorie, prevede l’acquisizione automatica alla massa fallimentare, mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento, dei beni oggetto degli atti a titolo gratuito, compiuti dal debitore nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento (c.d. revocatoria semplificata), ma prevede altresì che ogni interessato possa proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36 L.F., si deve ritenere che anche il creditore fondiario che intenda difendere il proprio status di creditore ipotecario ed evitare la vendita del bene in sede concorsuale non possa aggredire, avvalendosi del privilegio processuale allo stesso riconosciuto, il bene facendo ricorso, ai sensi dell’art. 41, comma 2, TUB, ad una procedura esecutiva individuale, ma debba necessariamente avvalersi a tale scopo dello strumento rappresentato dal reclamo, quale rimedio ad hoc ora previsto dall'art. 64 [nello specifico, il Tribunale ha pertanto considerato improcedibile l'azione esecutiva promossa dal creditore fondiario per non essersi avvalso di quel mezzo per porre nel nulla l'effetto tipico derivante dalla trascrizione della sentenza di fallimento, rappresentato dall'apprensione del bene ipotecato alla massa fallimentare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28386.pdf

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