Tribunale di Parma – Composizione negoziata della crisi: presupposti perché nel corso di quella procedura, come avviata, il debitore possa essere autorizzato alla cessione dell'azienda o di uno o più dei suoi rami.
Tribunale Ordinario di Parma, Sez. fallimentare, 04 novembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Enrico Vernizzi.
Composizione negoziata in corso – Richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda o di uno o più dei suoi rami – Accoglibilità – Tutela degli interessi coinvolti - Rispetto in particolare del principio di competitività – Presupposto necessario.
Composizione negoziata in corso – Richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda o di uno o più dei suoi rami - Accoglibilità - Funzionalità della cessione dell'azienda rispetto alla continuità aziendale – Condizione per poter ritenere sussistente tale presupposto.
Composizione negoziata in corso – Richiesta di autorizzazione alla cessione dell'azienda o di uno o più dei suoi rami - Accoglibilità – Presupposto della miglior soddisfazione dei creditori – Presupposti perché ricorra anche tale requisito.
Nell’ambito della composizione negoziata in precedenza avviata, può trovare accoglimento la richiesta del debitore di autorizzazione ad addivenire, previa sottoscrizione di un contratto d'affitto a ciò finalizzato, alla cessione definitiva ex art. 10 D. L. 118/2021 dell'azienda o di uno o più dei suoi rami con conservazione degli effetti dell’atto ai sensi della previsione di cui all’art. 12, terzo comma, di detto decreto. In tale ipotesi, il Giudice, ove intenda concedere la richiesta autorizzazione, è tenuto a dettare le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate, al fine di tutelare gli interessi coinvolti, verificato soprattutto il rispetto principio di competitività nella selezione dell’acquirente, avente in particolare quali necessari presupposti: la completezza del contributo informativo e pubblicitario da rendere a potenziali interessati, la salvaguardia dei rapporti con i principali partners commerciali ed il mantenimento dei livelli occupazionali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La “funzionalità della cessione dell'azienda rispetto alla continuità aziendale”, presupposto richiesto dall'art. 10 primo comma del D.L. 118/2021 perché la cessione possa essere autorizzata, può ritenersi sussistente ove consenta di evitare la definitiva dispersione dei valori connessi alla prosecuzione dell’attività e la maturazione di ulteriori perdite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L'espressione “miglior soddisfazione dei creditori” utilizzata dall’art. 10 D.L. 118/2021, altro presupposto richiesto affinché in sede di composizione negoziata possa essere autorizzata la cessione dell'azienda o di uno o più dei suoi rami, deve essere interpretata tenendo conto del significato ad essa attribuito nel contesto degli artt. 186 bis e 182 quinquies L.F. e delle finalità della composizione negoziata ove assume rilievo centrale la presenza di un progetto di risanamento, coltivato e sviluppato attraverso lo svolgimento delle trattative, che possa ragionevolmente ritenersi idoneo al superamento della situazione di squilibrio economico-finanziario delineata nell’art. 2, comma 1, di detto decreto. A tal fine il giudice può ritenere sussistente tale requisito: 1) laddove la cessione risponda all’interesse del ceto creditorio attraverso un raffronto con la presumibile soddisfazione dei medesimi creditori in caso di vendita dell'azienda ancora in esercizio in sede endo-fallimentare; e 2) laddove la stessa risulti coerente con il piano di risanamento delineato o prospettato dall'imprenditore per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario e con gli strumenti di cui questi intenda avvalersi all’esito delle trattative. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-parma-4-novembre-2022-est-vernizzi
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28292.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Parma.pdf