Tribunale di Grosseto – Sovraindebitamento e piano del consumatore: criterio cui attenersi per decidere dell'applicabilità o meno del nuovo codice della crisi e modalità obbligatoria, non sanabile, di presentazione della domanda.
Tribunale di Grosseto, 19 settembre 2022 (data della pronuncia) – Giudice Claudia Frosini.
Sovraindebitamento – Piano del consumatore – Momento in cui il ricorso è stato depositato - Avvenuta entrata in vigore o meno del Codice della Crisi - Criterio cui attenersi per stabilire quale sia la disciplina applicabile nel caso specifico.
Sovraindebitamento - Composizione della crisi – Piano del consumatore -Presentazione del ricorso – Necessità che abbia luogo tramite OCC - Mancato rispetto di quella modalità Inammissibilità non sanabile della domanda.
Con riferimento ad una proposta di piano del consumatore come presentata da un soggetto sovraindebitato, per decidere se ci si debba rifare alle disposizioni della L. 3/2012 o a quelle del nuovo codice della crisi, si deve, ai sensi dell'art. 390 CCII che si richiama al momento cui la stessa risale, se a prima o a dopo dell'entrata in vigore del nuovo codice, fare riferimento, come previsto dalla predetta disposizione transitoria, al momento del deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale e non a quello di presentazione della richiesta di assistenza all'OCC. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che ai sensi dell’art. 68, primo comma, CCII, il ricorso per la composizione della crisi da sovraindebitamento rappresentato dal piano del consumatore deve, per consentire un preventivo vaglio della richiesta, essere presentato dal debitore tramite un organismo di composizione della crisi (OCC) costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell’art. 27, comma 2, CCII (o tutt'al più, nella sola ipotesi in cui nel circondario di quel tribunale non sia costituito un OCC, tramite un professionista o una società di professionisti aventi i requisiti di cui all'art. 358 CCII nominati dal Presidente del Tribunale), si deve considerare inammissibile la domanda che sia presentata direttamente al tribunale dal debitore personalmente o con l’assistenza di un proprio avvocato munito di procura, come viceversa consentito dalla disciplina previgente di cui alla L. 3/2012; ciò in quanto anche l'opzione che vorrebbe che tale vizio risultasse sanato nel caso in cui alla domanda proposta da quei soggetti risultasse allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, prevista e disciplinata da secondo comma dell'art. 68 CCII, si tradurrebbe in una interpretatio abrogans del primo comma, preclusa dal principio di conservazione degli atti normativi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)