Corte di Cassazione - Fusione per incorporazione e trasferimento di sede - Art. 9 l.f.

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Data di riferimento: 
01/04/2010

Cassazione civile sez. I, 01 aprile 2010, n. 8056

Dott. SALME' Giuseppe - Presidente Dott. ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere Dott. FITTIPALDI Onofrio - Consigliere Dott. DIDONE Antonio - Consigliere

La ratio dell'art.9 l.f. non consente di applicare sic et simpliciter il principio della irrilevanza di ogni decisione societaria che comunque comporti uno spostamento della sede e quindi anche degli atti di fusione o incorporazione in quanto in tali casi la modifica della localizzazione non costituisce normalmente la finalità dell'operazione ma la conseguenza necessitata ed eventuale di scelte economiche discrezionali. Nell'ipotesi in cui, purtuttavia, gli atti societari di fusione per incorporazione mascherino in realtà l'intento di allontanare l'impresa dal luogo dove aveva operato nel periodo precedente il giudizio sull'insolvenza ponendosi in contrasto con le finalità della L. Fall., art. 9, non può parlarsi di trasferimento di sede come effetto secondario della fusione ma come atto autonomamente rilevante ai fini del giudizio sulla competenza che resta radicata dove era la sede principale nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento senza che possa essere dato rilievo all'eventuale effettivo spostamento come conseguenza della incorporazione. (fg - riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]