Tribunale di Verona – Condizioni perché l'amministratore della fallita, che sia stato solo formalmente tale, possa rispondere, a titolo di colpa o dolo, del reato di bancarotta documentale commesso dagli amministratori di fatto.

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Data di riferimento: 
04/04/2022

Tribunale di Verona, Sez. Pen., 04 aprile 2022 – Pres. Rel. Paolo Lanni, Giud. Alessia Salvi e Sabrina Miceli.

Fallimento – Reato di bancarotta documentale – Commissione da parte degli amministratori di fatto - Amministratore solo formale – Possibile imputazione a titolo di colpa o dolo, anche eventuale – Presupposti richiesti.

L’assunzione solo formale della carica gestoria non comporta l’automatica esenzione dell’amministratore per i reati previsti dagli artt. 216 e ss. L. fall., perché, in base al diritto societario, l’assunzione della carica, anche solo formale, rende in ogni caso l’amministratore destinatario degli obblighi relativi alla conservazione del patrimonio sociale e alla tenuta delle scritture contabili, ricavabili dagli artt. 2380 bis, 2392, 2394 e 2214 e ss. c.c. Questo assunto comporta che l'amministratore solo formale, che non partecipi in alcun modo alla gestione della società, debba sempre in particolare rispondere, quanto meno a titolo di colpa, dell’omessa, irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili ai sensi dell’art. 217, comma 2, L. fall., anche se queste condotte siano materialmente poste in essere dagli amministratori di fatto o dai professionisti delegati e che possa comunque rispondere anche delle condotte dolose di quelli previste dagli artt. 216, 218 e ss. L. fall. in forza del disposto di cui all’art. 40, comma 2, c.p. e degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale e di tenuta delle scritture contabili su richiamate; ovviamente in tal caso non è necessario che sia a conoscenza o abbia previsto queste condotte nel dettaglio ma è sufficiente sia a conoscenza o abbia previsto gli obiettivi illeciti che gli amministratori di fatto intendevano perseguire, consapevolezza questa che può tradursi anche in una forma di dolo eventuale laddove siano presenti segnali perspicui e peculiari dell'evento illecito che siano stati dallo stesso colti nel loro compiuto significato discrettivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-sez-pen-10-marzo-2022-pres-est-lanni

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