Tribunale di Udine – Accesso di una start up innovativa alla liquidazione dei beni: rilevanza della proroga, ex D.L. 34/2020, di dodici mesi, causa Covid, del termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del Registro delle imprese.
Tribunale Ordinario di Udine, Sez. II civ., 28 giugno 2022 (data della pronuncia) – Giud. Annalisa Barzazi.
Sovraindebitamento – Start up innovativa – Istanza di accesso alla liquidazione dei beni ex art. 14 ter L.3/2012 - Emergenza epidemiologica da Covid-19 - D.L. 19.5.2020, n. 34 – Sezione speciale del Registro delle imprese – Previsione della proroga della possibile permanenza – Rispetto di quel termine di durata e delle altre condizioni necessarie – Tribunale - Disposta apertura di quella procedura.
In ragione del fatto che l’art. 38, comma 5, del D.L. 19.5.2020, n. 34, convertito. nella L. 17.7.2020, n. 77, ha, al fine di alleviare l’impatto negativo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, prorogato di dodici mesi il termine quinquennale di permanenza delle società start up innovative nella sezione speciale del Registro delle imprese, si deve ritenere che possa essere ammessa alla procedura di liquidazione dei beni ex art. 14 ter della L. 3/2012, come da ricorso depositato solo in data 15.6.2022. un'impresa di quel tipo, sovraindebitata, che risulti iscritta dall'11. 9.2016 in detta apposita sezione speciale ed abbia regolarmente effettuato la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221, non solo all’atto dell’iscrizione ma anche con dichiarazione aggiornata annualmente con cui ha attestato il permanere di detti requisiti, in quanto da considerarsi non assoggettabile ai sensi dell'art. 31, primo comma, di questo secondo decreto a procedure diverse da quelle regolate dal Capo II della L. 3/2012. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)