Corte di Cassazione (17230/2022) – La trascrizione solo dopo la dichiarazione di fallimento dell'ex proprietario di un titolo di acquisto della proprietà di un bene non è opponibile alla massa ma può provare l'inizio del possesso ad usucapionem.

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Data di riferimento: 
27/05/2022

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 maggio 2022, n. 17230 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.

Soggetto poi fallito – Anteriore trasferimento della proprietà di un bene – Titolo che lo attesta – Trascrizione successiva al fallimento – Non opponibilità alla massa fallimentare – Momento iniziale del possesso da parte del nuovo proprietario - Utilizzo di quel titolo quale prova presuntiva a fini di usucapione – Ammissibilità – Fondamento.

In tema di usucapione di bene immobile, il titolo di acquisto della proprietà trascritto successivamente alla dichiarazione di fallimento non è di per sé opponibile nei confronti della massa, ma può rilevare ai fini della prova della data di inizio del possesso “ad usucapionem”, quale situazione fattuale che non è interrotta dall’apertura della procedura concorsuale, né è impedita dal disposto degli artt. 42 e 45 L. fall. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inopponibili alla massa fallimentare gli accordi di separazione consensuale che prevedevano l’acquisto della casa coniugale in favore della moglie del soggetto poi fallito, attribuendo tuttavia agli stessi il valore di prova presuntiva del momento iniziale del possesso “ad usucapionem”). (Massima Ufficiale)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-sez-1-27-maggio-2022-n-17230-pres-cristiano-est-vannucci

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27659.pdf

 

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