Corte di Cassazione (12841/2022) – Bancarotta fraudolenta: presupposti perché venga riconosciuta la responsabilità penale dell'amministratore di diritto che figuri essere stato un mero prestanome e del liquidatore di una società poi fallita.

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Data di riferimento: 
05/04/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 05 aprile 2022. n. 12841 – Pres. Giuseppe De Marzio, Rel. Michele Romano.

Bancarotta fraudolenta – Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione o occultamento di beni di società poi fallita – Comportamenti ascrivibili all'amministrazione di fatto – Amministratore di diritto che funga da prestanome – Condotta omissiva - Consapevolezza o accettazione del rischio della consumazione di reati - Dolo generico o eventuale - Responsabilità penale a lui estensibile.

Reati fallimentari – Responsabilità penale del liquidatore di una società poi fallita – Configurabilità -  Disposizioni normative da cui deriva – Compimento di atti pregiudizievoli da parte dell'amministratore - Omesso dovere di vigilanza sull'operato di questi -. Conseguente ineludibile responsabilità.

In tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto risponde unitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveva l'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli, distrugga o dissipi i beni sociali, consapevolezza che non può però dedursi dal solo fatto che il soggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore. Pur tuttavia, allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per l'affermazione della di lui responsabilità penale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di reati fallimentari,  la responsabilità del liquidatore di una società poi fallita deriva non solo dalla L.Fall., art. 223, ma anche dall'art. 2489 c.c., che rinvia alle norme in tema di responsabilità degli amministratori e, quindi, anche all'art. 2932 c.c., che fissa un principio di ordine generale per il quale l'amministratore deve vigilare sulla gestione ed impedire il compimento di atti pregiudizievoli, oltre che attenuarne le conseguenze dannose, di guisa che sussiste anche per i liquidatori una posizione di garanzia del bene giuridico penalmente tutelato, con conseguente ineludibile responsabilità, ex art. 40 cpv. c.p., ove i detti obblighi siano disattesi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%201841.pdf

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