Corte d'Appello di Milano – Nel corso di un processo che abbia ad oggetto un mutuo fondiario, la nullità del contratto che lo prevede per superamento del limite di finanziabilità è rilevabile anche d'ufficio da parte del giudice.
Corte d'Appello di Milano, Sez. III civ., 14 febbraio 2022 – Pres. Maria Grazia Federici, Rel. Giampiero Barile, Cons. Maria Teresa Brena.
Giudizio di primo grado – Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità – Nullità di tale contratto – Rilevabilità anche d'ufficio – Fondamento.
Mutuo fondiario - Superamento del limite di finanziabilità – Nullità di tale contratto – Vizio riscontrato nel corso di un giudizio di primo grado – Giudizio d'appello – Appellante - Istanza di conversione di quel contratto in quello di mutuo ordinario ipotecario – Inammissibilità quale domanda nuova – Richiesta da formularsi nel primo momento utile successivo al riscontro dell'invalidità.
Il limite di finanziabilità ex art. 38, comma secondo, del T.U.B. è elemento essenziale del contenuto del contratto di mutuo fondiario, e il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso, costituendo un limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse da esso tutelato, volto a regolare il quantum della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà immobiliare e agevolare e sostenere l’attività di impresa. Pertanto, a prescindere dalla deduzione da parte del soggetto interessato a far valere tale nullità, essa è rilevabile dal Giudice anche ex officio in quanto elemento essenziale del contenuto di quel tipo di contratto. (Pierluigi Ferrini . Riproduzione riservata)
Laddove sia stata sollevata solo in sede di appello e non, come necessario, in sede di giudizio di primo grado, su iniziativa di parte (e non d'ufficio), nel primo momento utile subito dopo che la nullità di un mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità è stata rilevata, si deve considerare inammissibile, come nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la domanda di conversione ex art. 1424 c.c. di quel contratto in quello di mutuo ipotecario ordinario. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27151.pdf
[cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. I, 13 Luglio 2017, n. 17352https://www.unijuris.it/node/6056]