Commissione Tributaria Provinciale di Napoli – Criterio di tassazione del decreto di omologa di un concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore. Decisione sulle spese di giudizio.

Commissione Tributaria di Napoli, Sez. I, 05 aprile 2022 – Pres. Stefano Aprile, Rel.Gianluca Di Vita, Giud. Umberto Maiello.
Concordata fallimentare – Intervento di terzo assuntore - Decreto di omologa – Criterio di tassazione applicabile.
Giudizio tributario – Novità e complessità delle questioni esaminate - Compensazione delle spese processuali.
Al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato al D.P.R. n. 131/1986, della tariffa allegata, parte prima, art. 8, lett. a), con applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e diritti fallimentari trasferiti, e con esclusione dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato alla cessione dei beni fallimentari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La novità e complessità delle questioni esaminate giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/ctp-napoli-31-marzo-2022-pres-aprile-est-di-vita
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27254.pdf
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 06 maggio 2021, n. 11925https://www.unijuris.it/node/5645].