Tribunale di Viterbo – Composizione negoziata della crisi e verifica da eseguirsi da parte dell'esperto in sede di ricorso per la conferma delle misure protettive.
Tribunale di Viterbo, 14 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Antonino Geraci.
Composizione negoziata della crisi – Ricorso per la conferma delle misure protettive – Verifica eseguita dall'esperto in conformità al Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia – Inutilità dello svolgimento delle trattative – Riscontro – Archiviazione della procedura – Disposizione da adottarsi - Tribunale – Conseguente revoca di tali misure.
Con l'introduzione ad opera del d.lgs. 118/21 della procedura di composizione negoziata si è abbandonata la logica delle misure protettive con durata correlata alla mera pendenza di una procedura alternativa al fallimento (artt. 161 e 182 bis l. fall.) in favore di misura cautelari e protettive parametrate alla specifica situazione di crisi o insolvenza e la cui durata è fissata in ragione delle esigenze sottese alla procedura di risanamento; pur tuttavia la riforma operata ha previsto la necessità di un approccio proattivo e tempestivo da parte dell'imprenditore affinché, una volta risanata, la di lui azienda possa continuare ad operare sul mercato e l'accesso alle misure protettive del patrimonio non possano viceversa avere uno scopo meramente dilatorio. A ciò ha provveduto il Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 adottato a norma dell’art. 3, comma, 2 del D.L. n. 118/2021, che ha previsto che l'esperto, laddove ravvisi anche a seguito dei primi incontri con i debitori la presenza di uno stato di insolvenza, verifichi che vi sia un'effettiva possibilità di risanamento che richieda, per essere praticabile, l'apertura di trattative con i creditori, in quanto lo stesso deve disporre l'archiviazione della procedura laddove appaia inutile avviarle [nello specifico, in presenza di una situazione di quel tipo, il Tribunale ha conseguentemente disposto la revoca delle misure protettive e cautelari di cui all'istanza della debitrice pubblicata ai sensi del d.lgs 118/2021 presso la Camera di Commercio di Viterbo ed ha segnalato al Pubblico Ministero in sede ai sensi dell’art. 7 l. fall. l’insolvenza della società ricorrente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[Interessante, nel caso specifico, anche il riferimento ai doveri imposti dall'art. 2086 c.c. in ordine all'assetto organizzativo dell'impresa, le carenze documentali dell'istanza, il parere dell'esperto sul marcato disequilibrio economico finanziario configurabile sulla base dell’indice di livello di difficoltà del risanamento, nonché la valutazione dei risultati del test di risanabilità in rapporto alla continuità diretta o indiretta.]
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-viterbo-14-febbraio-2022-est-geraci
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27116.pdf
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Viterbo.pdf