Tribunale di Avellino – Processo interrotto per fallimento di una delle parti: momento da cui deve farsi decorrere il termine di tre mesi previsto per la riassunzione.
Tribunale Ordinario di Avellino, Sez. II civ., 31 marzo 2022 – Giudice Aureliana Di Matteo
Fallimento – Interruzione di un processo in corso – Riassunzione – Termine di tre mesi – Momento dal quale deve farsi decorrere.
Il giudizio interrotto a seguito della dichiarazione di fallimento di una delle parti in causa si deve ritenere vada riassunto, pena la sua estensione ai sensi dell'art. 305 c.p.c., entro tre mesi, che devono farsi decorrere non dalla dichiarazione di fallimento, in quanto prospettiva considerata eccessivamente penalizzante, bensì dalla conoscenza di tale evento, consistente nel momento in cui l'interruzione viene dichiarata dal giudice; l’effetto derivante dall’articolo 43, terzo comma, della Legge Fallimentare va infatti coordinato con le disposizioni dettate in tema di processo civile, in modo da privilegiare così l’affidabilità, prevedibilità ed uniformità dell’interpretazione delle norme processuali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27079.pdf
[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite, 07 maggio 2021, n. 12154https://www.uni]juris.it/node/5639 e Corte di Cassazione, Sez. III civ., 28 dicembre 2016 n. 27165https://www.unijuris.it/node/3142 , decisioni poi incise dalle Sezioni Unite nel senso sopra esposto e condiviso dal Tribunale].