Tribunale di Massa – Fallimento: vendita immobiliare effettuata dal curatore nelle forme contrattuali e cancellazione delle ipoteche. Istanza della controparte del fallito di risarcimento di danni da inadempimento contrattuale.

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Data di riferimento: 
27/11/2021

Tribunale di Massa, Sez. Civile, 27 novembre 2021 – Giudice Unico Ilario Ottobrino.

Preliminare di vendita immobiliare -  Stipulazione da parte della società fallita allorché in  bonis – Subentro del curatore ex art. 72, ultimo comma, L.F.  - Stipula del contratto definitivo – Vendita immobiliare nelle forme contrattuali – G.D. - Cancellazione delle iscrizioni ex art. 108 L.F.

Fallimento – Controparte di contraente fallito – Precedente risoluzione del contratto – Istanza di risarcimento di danni da inadempimento – Domanda da proporsi ex art. 93 L.F. - Necessità.

In tema di vendita fallimentare, anche se la stessa venga attuata dal curatore non tramite esecuzione coattiva, ma nelle forme contrattuali, come ad esempio nel caso di stipula di contratto definitivo a seguito di subentro da parte dello stesso curatore ai sensi dell'art. 72, ultimo comma, L.F. nel contratto preliminare di vendita  immobiliare stipulato dalla società fallita allorché ancora in bonis, trova applicazione l'art. 108, comma 2, L.F., con conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ad opera del giudice delegato. A fronte di ciò il creditore ipotecario potrà chiedere di essere ammesso al passivo con rango privilegiato sull'intero prezzo pagato dal promissario acquirente, ivi compreso l'acconto  eventualmente versato al promittente venditore prima del di lui fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In accordo con la previsione dell'art. 72, quinto comma, L.F., nel caso il contraente non fallito voglia domandare, a fallimento della controparte già dichiarato, a seguito del precedente esperimento di un'azione di risoluzione di un contratto e della relativa pronuncia,  il risarcimento di danni da inadempimento contrattuale nei confronti della società fallita, deve necessariamente procedere ai sensi  del Titolo II - Capo V - della Legge fallimentare (Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi ), vale a dire ai sensi degli artt. 93 e ss. L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27048.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. Cassazione civile, 08 Febbraio 2017, n. 3310 https://www.unijuris.it/node/3221; con riferimento alla seconda: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 febbraio 2020, n. 2990 https://www.unijuris.it/node/5039].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]