Corte di Cassazione (124/2022) – Il delitto di bancarotta per distrazione può configurarsi sia che concerna beni di provenienza illecita confluiti nel patrimonio della società, sia nel caso di emissione di assegni ordinari senza la necessaria provvista.

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Data di riferimento: 
05/01/2022

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 05 gennaio 2022, n. 124 -  Pres. Grazia Miccoli, Rel. Luca Pistorelli.

Fallimento – Delitto di bancarotta patrimoniale – Distrazione di beni di provenienza illecita – Configurabilità di quel reato – Fondamento.

Fallimento – Amministratore – Emissione di assegni ordinari – Conto corrente della società -  Mancanza della necessaria provvista – Titoli comunque onorati della banca – Concessione di fatto di nuova finanza – Utilizzazione per scopi estranei a quelli sociali – Delitto di bancarotta per distrazione – Configurabilità.

La provenienza illecita dei beni distratti dall'amministratore di una società fallita non esclude il delitto di bancarotta patrimoniale, per la cui configurabilità deve guardarsi alla consistenza obiettiva del patrimonio della stessa, prescindendo dai modi della sua formazione, con la conseguenza che detti beni, una volta entrati nel patrimonio della società, diventano cespiti sui quali i creditori possono soddisfare le loro ragioni. Ed in tal senso è irrilevante che i beni acquisiti illecitamente dall'amministratore siano solo strumentalmente transitati nel patrimonio della società per essere poi distratti in favore di quest'ultimo o di terzi, giacché, visto che in ogni caso tali beni hanno fatto ingresso nel patrimonio della fallita, rimane irrilevante l'intenzione dell'agente di utilizzare eventualmente quest'ultima come mero schermo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

L'emissione di  assegni ordinari da parte dell'amministratore per conto di una società, poi dichiarata fallita, senza che sul conto corrente della stessa esista la necessaria provvista può, laddove l'istituto bancario onori i titoli (fatto che equivale, per costante giurisprudenza, ad una estemporanea ed autonoma concessione di credito, rispetto agli eventuali accordi di massimo scoperto originariamente stipulati), integrare  gli estremi della distrazione penalmente rilevante se lo stesso amministratore utilizzi quella nuova finanza per scopi estranei a quelli sociali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%20n.%20124.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: