Tribunale di Verona – Deposito in sede di concordato preventivo delle somme spettanti ai creditori irreperibili: effetti che ne derivano. Destinazione al fondo unico di giustizia delle stesse qualora successivamente non reclamate.

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Data di riferimento: 
09/07/2021

Tribunale di Verona, 09 luglio 2021 (data della pronuncia) – Pres. Pier Paolo Nanni, Rel. Luigi Pagliuca, Giud. Cristiana Bottazzi.

Concordato preventivo – Somme spettanti ai creditori irreperibili – Deposito – Effetti – Estinzione dell'obbligazione di pagamento - Mancata rivendica - Possibilità per il debitore di chiederne la restituzione – Esclusione - Fondamento.

Concordato preventivo – Somme spettanti ai creditori irreperibili – Deposito - Mancata rivendica – Destinazione – Normativa applicabile: DL 143/08.

Nel concordato preventivo il deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili, secondo le modalità stabilite dal Tribunale nel decreto di omologa ai sensi dell’art. 180, comma 6, L. F. ovvero dal Giudice delegato con separato provvedimento ai sensi dell’art. 185, comma 2, L. F. costituisce la modalità mediante la quale il debitore in concordato adempie – e quindi estingue – la propria obbligazione di pagamento nei confronti del creditore resosi irreperibile. Il deposito delle somme su conto o libretto bancario o postale (a seconda di quanto stabilito dal Tribunale o dal Giudice delegato) equivale, quindi, a pagamento per il debitore, con conseguente sua liberazione da ogni obbligo. In particolare, deve ritenersi che gli effetti che si producono siano quelli propri dell’offerta di pagamento e del deposito in caso di mora del creditore, ossia la definitiva liberazione del debitore dall’obbligazione che comporta anche – e necessariamente – l’impossibilità da parte sua di ritirare e chiedere in restituzione, ai sensi dell'art, 1210, secondo comma, c.c.,  in un momento successivo le somme depositate e non riscosse dai creditori irreperibili. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In mancanza di specifica disciplina espressa nella legge fallimentare in relazione al concordato preventivo e dovendosi effettivamente ritenere eccezionale  e quindi applicabile solo al fallimento la disposizione di cui all’art 117, comma 4, L.F. (in quanto non richiamata dagli artt. 180, comma 6, e 185, comma 2, L.F. relativi al deposito delle somme a favore dei creditori irreperibili nel concordato preventivo), si deve ritenere che trovi, dal 19 luglio 2008, applicazione in relazione alla destinazione delle somme depositate a favore dei creditori irreperibili nel concordato preventivo e da questi successivamente non reclamate la disciplina di cui al DL 143/08, che ha sostituito la precedente normativa, che prevede che siano depositate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi, i proventi “depositati presso Poste Italiane spa, banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro cinque anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l’ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia” (art. 2, comma 2 bis del DL); ciò in quanto il concordato preventivo appare in particolare riconducibile al novero dei procedimenti speciali cui tale norma fa riferimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-verona-9-luglio-2021-pres-lanni-est-pagliuca

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/26617/CrisiImpresa?Concordato-preventivo%3A-effetti-del-deposito-delle-somme-a-favore-dei-creditori-irreperibili#gsc.tab=0

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: