Corte di Cassazione (24725/2021) – Fallimento: possibilità per il curatore di agire direttamente nei confronti delle banche che risultino essere state abusive finanziatrici della società poi fallita.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 14 settembre 2021, n. 24725 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Loredana Nazzicone.
Impresa in difficoltà economica-finanziaria - Mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi - Banche - Abusiva concessione dolosa o colposa di credito - Aggravamento del dissesto - Illecito del soggetto finanziatore - Obbligo di risarcimento del danno.
Impresa in difficoltà economica-finanziaria – Banche - Erogazione di credito - Valutazione ex ante di concrete possibilità di superamento della crisi – Assunzione di rischio non irragionevole - Proficua permanenza del soggetto finanziato sul mercato - Ipotesi che esclude l'abusività del finanziamento.
Impresa in difficoltà economica-finanziaria – Banche - Concessione abusiva di credito – Diminuzione patrimoniale - Successivo fallimento del soggetto finanziato - Legittimazione del curatore ad agire nei confronti del soggetto finanziatore – Finalità - Risarcimento non del singolo creditore ma della massa.
Impresa in difficoltà economica-finanziaria – Banche - Concessione abusiva di credito – Possibile responsabilità solidale con gli organi sociali – Azione intentata dal curatore – Esercizio congiunto nei confronti dei due responsabili – Necessità - Esclusione – Litisconsorzio solo facoltativo.
L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa.
Non integra abusiva concessione di credito la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi.
Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..
La responsabilità in capo alla banca, qualora abusiva finanziatrice, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali di cui alla L.Fall., art. 146, in via di solidarietà passiva ai sensi dell'art. 2055 c.c., quali fatti causatori del medesimo danno, senza che, peraltro, sia necessario l'esercizio congiunto delle azioni verso gli organi sociali e verso il finanziatore, trattandosi di mero litisconsorzio facoltativo. (Principi di diritto)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25948.pdf
[in tema si legittimazione attiva del curatore nell'azione di risarcimento del danno nei confronti della banca, quando la posizione a questa ascritta sia di terzo responsabile solidale del danno cagionato alla società, poi fallita: cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 20 aprile 2017 n. 9983 https://www.unijuris.it/node/3402; in tema di responsabilità concorrente tra amministratori della fallita ed istituti finanziatori, ma di litisconsorzio facoltativo per cui non risulti necessario che siano contestualmente intraprese le due azioni, verso gli organi sociali e verso le banche terze, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I Civile, 1 giugno 2010, n. 13413].