Tribunale di Bergamo - Fallimento: procedimento di vendita di bene ipotecato e presupposti perché l'istanza dell'aggiudicatario di assunzione del debito della procedura possa trovare accoglimento.
Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ.,18 agosto 2021 (data della pronuncia) – Giudice Delegato Angela Randazzo.
Fallimento – Bene ipotecato – Gara indetta per la sua vendita – Aggiudicatario – Istanza di assunzione del debito della procedura – Presupposti di accoglibilità.
In sede concorsuale, l’assunzione del debito della procedura verso il creditore ipotecario da parte dell’aggiudicatario del bene ipotecato, con liberazione della procedura stessa ex art. 508 c.p.c., può aver luogo solo e nella misura in cui sia garantito: (i) il rispetto dei principi della competitività e della par condicio creditorum; (ii) il versamento delle spese prededucibili di procedura e di quelle specifiche imputabili al bene in punto di non alterazione delle cause di prelazione [nello specifico, il Tribunale ha ritenuto che ciò non risultasse possibile in quanto le somme da versare alla procedura per spese e prededuzioni non erano predeterminate ed i tempi necessari per la loro esatta quantificazione avrebbero causato un’illegittima proroga del termine per il versamento del saldo del prezzo, con inevitabile lesione della parità di condizioni tra tutti i partecipanti alla gara e dell'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata
dalla coerenza e immutabilità di tutte le condizioni, onde ha giudicato non accoglibile l'istanza di assunzione del debito da parte dell'aggiudicatario ed ha, perciò, fissato la data entro la quale lo stesso avrebbe dovuto procedere al pagamento del prezzo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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