Commissione tributaria provinciale di Milano – Non sottoponibilità in sede di concordato fallimentare all'imposta di registro dell'accollo del passivo da parte dell'assuntore.

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, 26 maggio 2021 – Pres. Rel. Giovanna Di Rosa, Giudici Micaela Serena Curami e Michele Salvo.
Concordato fallimentare – Assuntore – Accollo del passivo – Assoggettabilità all'imposta di registro – Esclusione – Fondamento.
L'accollo del passivo in sede di concordato fallimentare non è altro che la modalità di pagamento del corrispettivo del trasferimento dell'attivo al soggetto assuntore e non costituisce pertanto un atto negoziale a sé stante e autonomo ma un atto accessorio, alla stregua di una clausola negoziale del debito accollato, oggetto dell'atto di concordato, come tale non autonomamente sottoponibile all'imposta di registro, essendo applicabile alla fattispecie il terzo comma dell'art. 21 de1 DPR 131/1986 secondo cui "Non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono". (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)