Corte di Cassazione (10833/2021) – Fallimento: non attitudine del provvedimento emesso in sede di procedura di restituzione di beni ai terzi ex art. 87 bis L.F. ad acquisire efficacia di giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 aprile 2021, n. 10833 – Pres. Magda Cristiani, Rel. Roberto Amatore.
Fallimento – Soggetto terzo - Istanza di restituzione dei beni ex art. 87 bis L.F. - Presupposti perché venga accolta– Procedimento ex art. 103 L.F. - Attivazione possibile in caso di rigetto – Oneri probatori più gravosi.
Fallimento – Soggetto terzo - Istanza di restituzione dei beni ex art. 87 bis L.F. - Giudice delegato – Ipotesi di rigetto della domanda – Decreto del G.D. - Mancanza dei necessari requisiti della decisorietà e definitività - Reclamo ex art. 26 L.F. al tribunale e successivo ricorso straordinario in cassazione – Inammissibilità.
Fallimento – Soggetto terzo - Istanza di restituzione dei beni ex art. 87 bis L.F. - Giudice delegato – Decreto di accoglimento della domanda - Provvedimento assimilabile a quelli cautelari - Accertamento dei diritti non definitivo.
La procedura semplificata di restituzione ai terzi, in sede di inventario, dei beni sui quali gli stessi vantino dei diritti reali o personali chiaramente riconoscibili, come regolata dall'art. 87 bis L.F, può ritenersi praticabile solo allorquando il diritto reale o di godimento sul bene sia agevolmente riconducibile al richiedente sulla base di una prova evidente e sia riconosciuto dal curatore e dal comitato dei creditori, anche provvisoriamente nominato; viceversa, qualora curatore e comitato dei creditori non prestino il loro consenso alla restituzione o il giudice delegato ritenga il diritto sui beni non facilmente riconoscibile, il terzo richiedente dovrà attivare il procedimento previsto dall'art. 103 L.F., con le conseguenze che ne derivano sul piano degli accertamenti probatori, stante che detto articolo richiama a tal fine il regime previsto dall'art. 621 del codice di procedura civile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Dal momento che l'eventuale provvedimento di rigetto reso dal giudice delegato ai sensi dell’art. 87 bis L.F. non preclude all’istante di ottenere la medesima tutela nella diversa sede della verifica del passivo tramite la domanda di cui all'art. 103 L.F., e che, pertanto, quel provvedimento non ha attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (endofallimentare) in ordine all’insussistenza del diritto reale o personale vantato dal terzo sui beni di cui chiede la restituzione, si deve ritenere che, laddove venga respinto per inammissibilità dal tribunale anche il reclamo dallo stesso proposto ai sensi dell'art. 26 L.F., deve dichiararsi tale anche il successivo ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. avverso quella pronuncia, stante che quel rimedio è proponibile nei confronti di ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, caratteri non rivestiti dall'iniziale decreto del giudice delegato e, pertanto, neppure da quello del tribunale cui deve riconoscersi la stessa natura dell’atto cui il sottostante procedimento è preordinato. (Pierluigi Ferrini – riproduzione riservata)
Il decreto reso in sede di reclamo avverso il decreto di rigetto della richiesta di restituzione dei beni mobili con la procedura semplificata prevista dall'art. 87 bis l.fall. non è suscettibile d'essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione, trattandosi di un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività ed inidoneo a precludere la tutela del richiedente nella diversa sede della verifica del passivo, tramite la domanda di cui all'art. 103 l.fall. ["La novità delle questioni trattate consiglia l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità".] (Massima ufficiale)
Ad identica conclusione (vale a dire, riconoscimento anticipato ma non definitivo del diritto dei terzi alla restituzione di beni) deve giungersi, peraltro, anche nell’ipotesi in cui l’istanza ex art. 87 bis L.F., venga accolta, atteso che proprio le caratteristiche strutturali dello speciale procedimento previsto dalla norma (necessità del consenso del curatore e del comitato dei creditori; chiara riconoscibilità del diritto alle restituzioni; deroga espressa al regime probatorio ordinario per l’accertamento del diritto; semplificazione delle forme) depongono tutte nel senso di far ritenere il provvedimento assimilabile a quelli cautelari di cui all’art. 669 octies, comma 6, c.p.c., che, benché volti ad un accertamento provvisorio e non definitivo dei diritti controversi e privi di attitudine al giudicato, sono tuttavia idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)