Corte di Cassazione (4697/2021) – La risoluzione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., determina l'acquisizione della cauzione versata dal proponente all'atto della domanda.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2021, n. 4697 – Pres. Magda Cristiano, rel. Guido Mercolino.
Concordato fallimentare - Risoluzione per inadempimento - Effetti – Restituzione della cauzione prestata dall'assuntore - Esclusione - Acquisizione della cauzione versata – Fondamento.
La risoluzione del concordato fallimentare, ai sensi dell'art. 140, comma 3, l.fall., determina l'acquisizione della cauzione versata all'atto della domanda quale conseguenza del trasferimento a carico del proponente del rischio della mancata attuazione della proposta, sia nel caso di proposta formulata dal fallito che da un terzo assuntore, avendo detta cauzione la funzione di evitare iniziative fraudolente o dilatorie a supporto della serietà della proposta concordataria. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva disposto la restituzione delle somme versate dal terzo assuntore a titolo di cauzione, nei limiti in cui non erano state utilizzate, affinché fossero poi i creditori a convenirlo in giudizio per la realizzazione delle garanzie). (Massima ufficiale)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/25114.pdf
[con riferimento alla titolarità attiva del rapporto di garanzia, come da riconoscersi in capo ai creditori, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, 04 novembre 2011, n. 22913 https://www.unijuris.it/node/1241].