Tribunale di Viterbo – Concordato fallimentare: considerazioni in tema di intento acceleratorio, limitazione del perimetro soggettivo, ricorso in opposizione, acquisizione dell'attivo da parte dell'assuntore, modificazione della proposta.

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Data di riferimento: 
11/01/2021

Tribunale Ordinario di Viterbo, Procedure Concorsuali, 11 gennaio 2021 (data della pronuncia) – Giudice delegato Antonino Geraci.

Concordato fallimentare – Proponente – Limitazione del perimetro soggettivo del suo impegno - Ammissibilità.

Concordato fallimentare  – G.D. -  Esame delle domande tempestive  - Creditori esclusi  -  Art. 142 L.F. - Proposizione delle opposizioni – Intento acceleratorio.

Concordato fallimentare – Assuntore – Acquisizione dell'intero attivo – Circostanza dirimente – Esclusione – Creditori non considerati dal G.D. –  Possibile soddisfazione – Aggressione di ulteriori eventuali  altre entità patrimoniali del fallito.

Concordato fallimentare –  Proposta originaria – Successiva modifica – Presupposti di ammissibilità e di preclusione.

Concordato fallimentare – Trasferimento all’assuntore dell'attivo disponibile – Proposta che preveda l'impegno di pagare un importo inferiore - Ipotesi di abuso dello strumento concordatario – Inammissibilità – Fondamento.

Ai sensi del disposto dell'art. 142, quarto comma, L.F. il proponente un concordato fallimentare può limitare il perimetro soggettivo dei suoi impegni al soddisfacimento dei soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta, ciò  in quanto tale facoltà  è finalizzata a consentire una rapida definizione della procedura concorsuale incentivando il deposito delle proposte di concordato sin dalla fase iniziale e, nel contempo, a disincentivare il deposito di proposte in via tardiva.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Con riferimento ai creditori esclusi in sede di esame delle domande tempestive deve osservarsi come il disposto di cui all’art. 124 l. fall. sia finalizzato anche ad esortare i creditori esclusi dal Giudice Delegato a depositare, nel minor tempo possibile, il ricorso in opposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La circostanza che l'assuntore del concordato, che in quanto tale prende su di sé i debiti del fallimento, sia destinatario dell’intero patrimonio appreso alla massa fallimentare non appare dirimente in quanto, l'art. 124, quarto comma, l. fall., prevede che i creditori non ricompresi nel perimetro della proposta, possano soddisfarsi aggredendo il patrimonio del fallito. In via astratta è infatti ben possibile, seppure non accada frequentemente, che il fallito possa successivamente acquisire ulteriori entità patrimoniali non presenti nella massa attiva della procedura fallimentare . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al contrario di quanto previsto della disciplina del concordato preventivo, nessuna norma prevede la facoltà di emendare la proposta di concordato fallimentare. Pur tuttavia tale facoltà non si può escludere a priori, ma occorre, ad avviso del Tribunale, fare una distinzione tra questi diversi casi: qualora il proponente un concordato fallimentare non abbia inteso avvalersi della facoltà di limitare i destinatari della proposta, non si ravvisano motivi, se trattasi di modifiche consistenti in precisazioni ovvero in elementi migliorativi che non incidano sull’impianto sostanziale della proposta, per negare la possibilità di depositare proposte modificative, in quanto, se non sia già intervenuta la votazione ma il Giudice  delegato si sia già espresso nel senso della legittimità  della proposta e l'abbia già sottoposta al vaglio dei creditori, il procedimento non subisce alcun ritardo e migliora il grado di soddisfacimento di quelli; considerazioni differenti invece si impongono ove il proponente abbia inteso circoscrivere il perimetro soggettivo del concordato ai creditori ammessi ovvero che abbiano domandato l’insinuazione alla data della proposta, in quanto in tal caso l’integrazione della proposta originaria determina una frustrazione della ratio sottesa alla disciplina delineata dall’art. 124 l. fall. perché si viene a determinare una distorsione della concorrenza esistente tra le diverse proposte di concordato eventualmente depositate e  risulta vanificato l'intento acceleratorio voluto dal legislatore.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

La proposta di concordato fallimentare che preveda l'impegno da parte del proponente di pagare immediatamente ai creditori un importo che risulti inferiore alla disponibilità già appresa alla procedura fallimentare costituisce un'ipotesi di abuso dello strumento concordatario in quanto il suo eventuale accoglimento imporrebbe al fallito un sacrificio sproporzionato rispetto all’alea conseguente alla prosecuzione della procedura fallimentare, dal momento che lo stesso risulterebbe privato a favore dell'assuntore di tutta la massa attiva ma rimarrebbe, ciononostante, tenuto al pagamento nei confronti dei creditori estranei al perimetro della proposta e dal momento che anche i creditori coinvolti risulterebbero, in caso di inadempimento dell'assuntore, esposti ai rischi che l'escussione della garanzia, da questi rilasciata a fronte del trasferimento a suo favore delle somme liquide disponibili alla procedura, comporterebbe. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/25063#gsc.tab=0

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: