Corte di Cassazione (25318/2020) – Proposta di concordato fallimentare che comporti l'imposizione al fallito di un sacrificio eccedente quanto necessario al soddisfacimento dei creditori: ipotesi di abuso del diritto.

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Data di riferimento: 
11/11/2020

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 novembre 2020, n. 25318 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Ferro.

Proposta di concordato fallimentare – Omologazione -   Rapporto tra attivo ceduto e passivo  - Divario particolarmente consistente – Ipotesi di abuso del diritto – Configurabilità possibile -  Ammontare dell'attivo concordatario – Stima – Presentazione della domanda –  Momento a cui deve farsi risalire.

In materia di concordato fallimentare, può ricorrere l'abuso del diritto quando il fine della procedura ecceda il sacrificio imposto al patrimonio del fallito per la parte non necessaria al soddisfacimento dei creditori, come in ipotesi in cui si registri un divario particolarmente consistente tra attivo ceduto e passivo rilevato, secondo un criterio di valutazione dell'attivo concordatario necessariamente ancorato al tempo della proposta e non a quello del sindacato del tribunale in sede di omologa. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nell'accogliere il reclamo del fallito avverso il decreto di omologa del concordato emesso dal tribunale, aveva valorizzato la stima dell'attivo concordatario al momento della decisione anziché alla data della domanda di concordato). (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24803.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: