Corte di Cassazione (24880/2020) - Laddove il verificarsi di un presupposto impositivo risulti anteriore all'apertura di un concordato preventivo è irrilevante che il credito tributario, con sanzioni e accessori, venga accertato solo successivamente.

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Data di riferimento: 
06/11/2020

Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 06 novembre 2020, n. 24880 – Pres. Giacinto Bisogni, Rel. Giacomo Maria Nonno.

Concordato preventivo – Crediti tributari pregressi - Mancato pagamento – Iscrizione a ruolo ed emissione di cartella, con irrogazione di sanzioni e interessi - Operazioni poste in essere solo successivamente all'apertura della procedura - Impossibilità ad adempiere dovuta a causa di forza maggiore – Irrilevanza di tale circostanza e di tale motivazione – Obbligazione tributaria da ritenersi regolarmente accertata.

Credito dello Stato per imposte, pene pecuniarie e sopratasse – Natura privilegiata – Contribuente -   Apertura di procedura di concordato preventivo – Interessi comunque dovuti – Relativa misura.

L'apertura di un concordato preventivo non è ostativa all'accertamento del credito tributario mediante iscrizione a ruolo ed emissione della cartella, né alla irrogazione delle sanzioni e degli accessori, ove i presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le sanzioni siano stati posti in essere anteriormente alla procedura concorsuale che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza maggiore estintiva dell'obbligazione (Massima ufficiale) [al riguardo la Corte ha precisato che non può integrare forza maggiore o, comunque, causa estintiva dell'obbligazione una situazione di oggettiva difficoltà, anche finanziaria, non costituendo tale circostanza evento estintivo dell'obbligazione, ovvero causa legittima di impossibilità ad adempiere, in quanto trattasi di situazione che rientra nella sfera del normale rischio di impresa, analogamente al caso di mera difficoltà di gestione connessa a calo delle commesse e a crisi economiche congiunturali o strutturali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La natura privilegiata del credito dello Stato per imposte, pene pecuniarie e sopratasse, prevista dall'art. 62, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che l'ammissione del contribuente al concordato preventivo non sospende la decorrenza degli interessi dovuti per il ritardo nel versamento dell'imposta (e, dunque, sia di quelli relativi al singolo tributo maturati fino alla data di emissione della cartella di pagamento come dalla stessa previsti, sia di quelli di mora  previsti dall'art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulla sola sorte capitale a far data dalla notifica della stessa); l'art. 55, primo comma, L.F. (richiamato, per il concordato preventivo, dall'art. 169 L.F.) fa, infatti, salvo quanto disposto dall'art. 54, terzo comma, L.F. il quale, nel testo risultante dalla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 162 del 2001, estende il diritto di prelazione agli interessi, nei limiti di cui all'art. 2749 cod. civ., con la conseguenza che essi sono dovuti sia in corso di procedura che successivamente alla chiusura della stessa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24680.pdf

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez.V tributaria, 04 aprile 2019, n. 9440https://www.unijuris.it/node/4655 e Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 settembre 2018 n. 23322https://www.unijuris.it/node/4384]

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