Tribunale di Udine – Liquidazione del patrimonio ex legge n. 3 del 2012 e ammissibilità delle domande tardive.
Tribunale di Udine, 7 luglio 2020 – Pres. dott. Francesco Venier, rel. dott. Andrea Zuliani
Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio – Stato passivo – Termine per il deposito delle domande – Tardive – Ammissibilità.
Posto che il mancato rispetto del termine fissato dal liquidatore ai sensi dell’art. 14-sexies legge n° 3 del 2012 non comporta decadenza, devono considerarsi ammissibili le domande di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione ex legge 3 del 2012 che siano pervenute dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore, ma prima che questi abbia predisposto e comunicato agli interessati il progetto di stato passivo. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
[NOTA REDAZIONALE. La pronuncia interessa il caso di una domanda di insinuazione pervenuta al liquidatore dopo la scadenza da questi fissata per la presentazione delle domande ai sensi dell’art. 14-sexies della legge n. 3 del 2012, ma prima che fosse dal liquidatore stesso predisposto il progetto di stato passivo ove, poi, in effetti della domanda si teneva conto seppur proponendone l’esclusione, proprio in quanto tardiva. La precisazione appare necessaria in quanto il Tribunale collega a tale specifica circostanza il fatto di non dover ricorrere all’applicazione analogica della disciplina delle domande tardive prevista dalla legge fallimentare dichiarando irrilevanti – al fine di valutare l’accoglibilità del reclamo nel caso di specie – “il problema dell’assenza di qualsiasi riferimento alle domande tardive nella legge n° 3 del 2012 e il conseguente tema della possibilità di considerare tale assenza una lacuna da colmare, eventualmente ricorrendo alla legge fallimentare, problema e tema che si sarebbero posti solo se la domanda fosse stata proposta dopo la comunicazione “agli interessati” del progetto di stato passivo, che dà a tutti i creditori la possibilità di fare “osservazioni” (non solo sull’ammissione del proprio credito, ma anche su quella dei creditori concorrenti) e che prelude alla “definitiva formazione del passivo” (art. 14-octies)”. Nel caso in cui, dunque, la domanda “tardiva” pervenga dopo il termine fissato dal liquidatore ma prima della predisposizione del progetto di stato passivo, tale domanda non può considerarsi esclusa in quanto tardiva poiché semplicemente non esiste né una disposizione specifica, né un principio generale altrove ricavabile, che commini la decadenza e l’inammissibilità della domanda in ragione dell’inosservanza di un termine - quello fissato dal liquidatore – di carattere neppure processuale.]
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