Tribunale di Lecce – Consecuzione tra concordato “in bianco” e fallimento: inammissibilità della compensazione tra un credito sorto prima del deposito della domanda di concordato ed un controcredito sorto successivamente.

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Data di riferimento: 
20/10/2020

Tribunale Ordinario di Lecce, Sez. III civ., 20 ottobre 2020 – Pres. Anna Rita Pasca, Rel. Pietro Errede, Giud. Sergio Memmo.

Concordato preventivo in bianco - Dichiarazione di fallimento - Consecuzione di procedure concorsuali - Credito sorto ante domanda di concordato e controcredito sorto successivamente – Compensazione fallimentare – Esclusione.

Domanda di concordato in bianco – Mancata presentazione di proposta, piano e relativa documentazione – Dichiarazione di fallimento intervenuta anche non immediatamente – Sussistenza di un'unica crisi imprenditoriale -  Consecuzione tra procedure – Applicabilità.

Sin dall'inizio del deposito del ricorso concordatario, ed anche se tale ricorso sia proposto ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, 1. fall., è applicabile, ai sensi dell'art. 169 l. fall., la norma dell'art. 56 l. fall. sulla "compensazione fallimentare" e tale disposizione, laddove vi sia consecuzione tra le due procedure, continua ad applicarsi anche una volta che sia stato dichiarato il fallimento;  onde si deve ritenere che non possa operare la compensazione se uno dei crediti sia sorto prima della presentazione della domanda di concordato “in bianco” ed il  controcredito solo successivamente, anche se entrambi quei crediti risultino sorti anteriormente all'apertura del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) [Nel caso di specie il Tribunale ha giudicato illegittima la compensazione operata dalla Banca tra il proprio credito “anteconcordato” e il debito di restituzione di quanto incassato a mezzo “POS” sul conto corrente intestato alla società in concordato e ciò benchè alla procedura di concordato “in bianco” fosse seguita la dichiarazione di fallimento, in ragione del principio della consecuzione delle procedure]

Il fenomeno della consecuzione tra procedure concorsuali può configurarsi anche nel caso in cui alla presentazione della domanda di concordato “in bianco” non abbia fatto seguito il decreto di ammissione alla relativa procedura in ragione dell’avvenuto deposito del piano e della proposta, ma sia invece intervenuta la dichiarazione di fallimento e ciò a meno che l'intervallo di tempo intercorso tra l'apertura delle due procedure non costituisca uno degli elementi dimostrativi della variazione dei presupposti (soggettivi ed oggettivi) del fenomeno della unificazione delle varie procedure (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24472.pdf

[con riferimento alla seconda massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 novembre 2019, n. 31051 https://www.unijuris.it/node/5019; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 aprile 2018 n. 9290 https://www.unijuris.it/node/4358; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 29 marzo 2019, n. 8970  https://www.unijuris.it/node/4657 e Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 11 dicembre 2019, n. 32417 https://www.unijuris.it/node/5028]   

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: