Tribunale di Roma – La pubblicazione di una domanda di concordato preventivo comporta l'improseguibilità dei processi esecutivi e cautelari già promossi nei confronti del proponente.

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Data di riferimento: 
29/07/2020

Tribunale di Roma, Sezione spec. in materia d'impresa, , Sez. XVI civ., 29 luglio 2020 – Pres. Giuseppe Di Salvo, Rel. Guido Romano, Giud. Francesco Scerrato.

Domanda di concordato preventivo – Pubblicazione - Processi esecutivi o cautelari in corso – Improseguibilità provvisoria  - Ragione sottostante.

La proposizione di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo determina, ai sensi dell'art. 168, comma 1, l.fall., non già l'estinzione ma l'improseguibilità, fino a che il decreto di omologazione del concordato non diventa definitivo, del processo esecutivo in corso antecedentemente promosso nei confronti del proponente, ivi compreso di quello avente ad oggetto delle misure cautelari già ottenute, che entra in una situazione di quiescenza perché i beni che ne costituiscono l'oggetto materiale perdono de iure e provvisoriamente la destinazione liquidatoria così come progettata con il pignoramento, o con il sequestro destinato a convertirsi in pignoramento, con la conseguenza che l’esecuzione in questione deve essere sospesa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/24344.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: