Corte di Cassazione (24602/2019) – Inefficacia, a prescindere dalla mancata o ritardata trascrizione della relativa sentenza, della compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
02/10/2019

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 ottobre 2019, n. 24602 – Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Guido Federico.

Nella compravendita stipulata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, l'inefficacia dell'atto ex art. 44 L.F. è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del medesimo, con effetti "erga omnes", non essendo impedita l'opponibilità dell'atto ai terzi di buona fede, dalla mancata o ritardata trascrizione della sentenza di fallimento. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23566.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: