Tribunale di Roma – Inefficacia, sin dal momento della pronuncia del decreto che ha disposto l’ammissione di una impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, dei pagamenti da questa effettuati a favore di terzi.

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Data di riferimento: 
03/03/2020

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 03 marzo 2020 – Giudice monocratico Daniela Cavaliere.

Amministrazione straordinaria – Grande impresa in crisi - Ammissione a detta procedura -Pagamenti effettuati in un momento successivo – Nullità di pieno diritto - Ragione – Diritto di disporre dei suoi beni - Perdita da parte di quella società.

Amministrazione straordinaria -– Grande impresa in crisi – Ammissione a detta procedura - Successivo bonifico a favore di terzi – Operazione disposta nella veste di correntista – Esecuzione da parte della banca mandataria – Pagamento da considerarsi inefficace nei confronti dei creditori - Dovere della banca di restituire alla procedura l’intera provvista del conto - Possibilità di rivalersi nei confronti del beneficiario finale - Pagamento senza causa e titolo eseguito con mezzi propri.

L'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 L.F., che colpisce gli atti posti in essere dal fallito od eseguiti in suo favore dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, trova la sua ratio nella perdita ex art. 42 L.F., coeva al fallimento stesso [nel caso specifico, alla procedura di amministrazione straordinaria cui detti articoli si applicano ai sensi  dell’art. 2, comma 2 bis, della legge Marzano], del  diritto di disporre dei suoi beni da parte del debitore, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, distinguendosi, pertanto, da quella accertabile con l'azione revocatoria, per cui la relativa azione è diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento [o della procedura di cui sopra] e dei creditori: principio questo, finalizzato, nella sua assolutezza, ad una efficace e diretta tutela della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Le somme che la banca accredita al correntista, quale mandataria nel rapporto di conto corrente con questi intercorso, rimangono, dopo il decreto di ammissione, che ha effetto immediato, dello stesso alla procedura di amministrazione straordinaria, di pertinenza di quella stessa procedura e sono sottratte già da quel momento, in conformità a quanto disposto dall’art. 201 L.F. con riferimento alla liquidazione coatta amministrativa, (e non dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di quel decreto) alla disponibilità del correntista insolvente, sicché, ove quest'ultimo [come nella specie] ne disponga, ciò malgrado, mediante un’operazioni di bonifico a favore di terzo pacificamente avvenuta dopo l’ammissione a detta procedura, si è in presenza di atti inopponibili alla massa dei creditori, alla quale la mandataria predetta è tenuta a versare l'intera provvista del conto. In tal caso ove la banca effetti comunque quell’operazione sarà tenuta a restituire la somma bonificata e addebitata al correntista, ma potrà comunque rivalersi nei confronti del terzo beneficiario finale ai sensi dell’art. 2033 c.c. risultando quel pagamento di fatto dalla stessa eseguito con mezzi propri e non più del mandante,  e ciò in assenza di un qualunque titolo e causa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23361.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: