Corte di Cassazione (31843/2019) – Condizioni dell’azione giudiziale del creditore contro il fallito personalmente per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare.

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Data di riferimento: 
05/12/2019

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 05 Dicembre 2019, n. 31843. Pres. Di Cerbo. Est. Daniela Blasutto.

Azione giudiziale nei confronti del fallito - Condanna del fallito in proprio - Ammissibilità - Condizioni

Il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiederne la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, purché dichiari espressamente di voler utilizzare il titolo, dopo la chiusura del fallimento, per agire esecutivamente nei confronti del debitore ritornato "in bonis". (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23472.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: