Corte di Cassazione (18481/2018) – Improcedibilità di una domanda proposta avanti al giudice ordinario laddove volta all'accertamento di un credito nei confronti della Fondazione Ordine Mauriziano.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2018, n. 18481 - Pres. Magda Cristiano, Rel. Massimo Falabella.
Fondazione Ordine Mauriziano - Commissariamento - Speciale procedura di liquidazione ex d.l. 277/2004 - Rinvio alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa - Azione giudiziale intentata avanti al giudice ordinario nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e della stessa Fondazione - Inammissibilità o improcedibilità di tale procedimento - Assoggettamento alla disciplina dell'accertamento dei crediti concorsuali.
A seguito del commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, in virtù dell'art. 30 d.l. n. 159 del 2007, conv., con modif., in l. n. 222 del 2007, che, nel prevedere una speciale procedura di liquidazione, rinvia, per quanto non espressamente disciplinato, alle disposizioni sulla liquidazione coatta amministrativa, la domanda volta ad accertare che il credito non è stato trasferito alla Fondazione, e quindi non è confluito nella massa passiva della gestione separata di cui all'art. 3, comma 1, lett. e) d.l. n. 277 del 2004, conv., con modif., in l. n. 4 del 2005, è soggetta alla disciplina dell'accertamento dei crediti concorsuali e, se proposta avanti al giudice della cognizione ordinaria, deve essere dichiarata inammissibile, o improcedibile, qualora sia stata formulata prima dell'apertura della procedura, perché, a prescindere dalla posizione assunta da chi ha agito in giudizio, l'oggetto della domanda è pur sempre la verifica dello stato passivo della Fondazione. (Massima ufficiale) [la Corte ha sottolineato come, nello specifico, la banca ricorrente avesseagito giudizialmente non già nei soli confronti dell'Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, chiedendone la condanna al pagamento del saldo debitore del conto dalla stessa intrattenuto presso quell'istituto (domanda questa che in tal caso non avrebbe ovviamente giustificato la statuizione di improcedibilità), ma avesse inteso far accertare l'esistenza del proprio credito anche nei confronti della Fondazione: la qual cosa aveva determinato appunto, all'indomani dell'apertura del procedimento di liquidazione concorsuale di cui al d.l.277/2004 volto a porre rimedio allo stato di grave dissesto dell'Ordine Mauriziano, la sottrazione della controversia, che involgeva anche detto ulteriore accertamento, alla competenza del giudice della cognizione ordinaria].
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22320.pdf
[nello stesso senso cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. VI, 01 marzo 2017, n. 5255 https://www.unijuris.it/node/3448]